La Segreteria Generale della FIGC con nota in data odierna ha precisato che:
-in riferimento alle numerose richieste di parere pervenute alla Segreteria Generale della FIGC in relazione alla corretta interpretazione di quanto previsti dall’art. 114, comma 1, delle NOIF e contestualmente all’art. 4bis del Comunicato Ufficiale 244/A del 14 Giugno 2024, successivamente sostituito dal Comunicato Ufficiale 276/A del 29 Giugno 2024, la Segreteria Generale FIGC rappresenta quanto segue:
Il trasferimento temporaneo di calciatori “professionisti”, “apprendisti prof” o con contratto di apprendistato professionalizzante destinati a Società partecipanti a competizioni non professionistiche non implica l’applicazione della disposizione previsa dall’art. 114, comma 1, delle NOIF che recita: ”Un calciatore tesserato come “professionista” o come “apprendista prof” non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come “professionista” o “apprendista prof”.
La suddetta normativa trova applicazione esclusivamente per il tesseramento di un calciatore dilettante con precedente status da “professionista” o “da apprendista prof” che abbia risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale.